La normativa è molto variegata e spesso non cita direttamente l’uso del cerca metalli, ma bensì cosa si deve o non si deve fare in caso di ritrovamenti (bellici, archeologici, …).
Iniziamo dal codice penale, dove dal 2022 (quindi cosa recente) troviamo l’articolo 707-bis:
Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. È punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
Quindi, la ricerca in un campo privato, con il permesso del proprietario, se non sottoposto a vincoli, non crea alcun problema. Il vero problema è l’ignoranza che purtroppo può trasformarsi in fastidiose questioni legali.
Ma come sapere se un’area ha dei vincoli? Qui inizia il caos… a parte fare richieste dirette agli enti, online troviamo il sito Vincoli in Rete che dovrebbe mettere assieme varie fonti (ad esempio quella del SITAP che a me non ha mai dato risultati).
Un esempio di area poligonale è la cima del Monte Summano:
La Legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale) demanda alle regioni possibili regolamentazioni e indica cosa fare per ritrovamenti o collezioni di rilevante valore storico della grande guerra. Questa legge era stata abrogata e poi reintrodotta.
Il Codice dei Beni Culturali che regola la definizione di bene culturale (articolo 10) le ricerche archeologiche e i ritrovamenti fortuiti agli articoli 88-93.
Il Codice dei Beni culturali, fa riferimento al codice civile per identificare cosa è proprietà dello Stato, in particolare ci interessa l’articolo 826:
…Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Corona, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra…
Per il momento però mi limito a riportare la normativa che più strettamente riguarda l’utilizzo del metal detector nel Veneto e nel Trentino Alto Adige e più avanti cerco anche i mettere i link alle norme generali italiane con le quali bisogna confrontarsi in fase di ricerca.
Le norme sono documenti ufficiali delle istituzioni che regolano l’utilizzo del cerca metalli, del comportamento quando si trova qualcosa, dei limiti nella ricerca sotto terra.
Tutto quello che non viene dalle istituzioni sono chiacchiere da bar, quindi cercate sempre di essere informati con fonti ufficiali e di essere in regola.
Attenzione in particolare alle zone monumentali e sacre e anche alle zone protette non tanto per gli eventi della prima guerra mondiale, ma per altri motivi (storici, ambientali, …). Ovviamente capire quali sono è spesso impossibile.
Se hai riferimenti precisi per altri luoghi, lasciami un commento in modo che li possa integrare. Grazie!
Veneto
Nella regione Veneto è richiesto un patentino per la raccolta di cimeli e reprti mobili della Grande Guerra. Attenzione alle parole: raccolta di cimeli e reporti mobili: non è una autorizzazione necessaria per l’uso del metal detector.
Su questo punto si potrebbero fare molte considerazioni (e prendersi molti rischi). Ad esempio, se qualcuno senza patentino mi accompagna con il suo cercametalli, ma non raccoglie nulla, può farlo.
L’articolo 3 mette i paletti si come si possono individuare i cimeli o i reperti:
L’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l’utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
Non chiedetemi la differenza tra scavo e movimentazioni di superficie, perché non saprei rispondervi. Inoltre, avere con sé una vanghetta non implica aver scavato, ma se ti filmano…
Per il Veneto, il consiglio è quello di rivolgersi ad una associazione, come l’Associazione 4 Novembre, che vi aiuta con la domanda e anche con la preparazione.
Monte Grappa (Bassano)
Sul Monte Grappa, tutta la zona sopra i 1700 metri è zona sacra, quindi non si può utilizzare il metal detector. Si incontrano i cartelli gialli lungo i sentieri.
Altopiano di Asiago
Riporto quanto mi è stato detto. Sull’Altopiano di Asiago sono particolarmente restrittivi. Considerato che la legge in genere proibisce lo scavo (e non c’è una definizione precisa di che cosa sia la “movimentazione superficiale”) la multa è dietro l’angolo.
Comune di Enego
Ho conservato questa foto che non ricordo di chi sia (forse trovata su Facebook). La zona è Campocavallo.
Zone monumentali
Come per il monte Grappa, nell’ordinamento militare ci sono altre zone monumentali: monte Grappa, monte Sabotino, monte Pasubio e monte San Michele.
Le aree delimintate sono definite sempre dentro il codice, ve ne riporto un estratto:
Sempre nell’ordinamento sono definite altre zone, la cui delimitazione è demandata ad un decreto quasi introvabile del Ministro della Difesa. Ma qui abbiamo tutto!
Il decreto, l’unico che un amico con tanta pazienza ha scovato è il decreto ministeriale del 18 novembre 1975:
Trentino Alto Adige – Provincia di Trento
Ho inoltrato una richiesta alla provincia per sapere se ci sono regole a livello provincia e mi è stato precisato che non ci sono regole specifiche ma si applicano le normative nazionali..
Esistono però le ordinanze del sindaco in almeno un paio di comuni:
- Il comune di Folgaria ha l’ordinanza n. 80 del 26 luglio 2007 che proibisce la ricerca con qualsiasi mezzo dei residuati bellici
- Il comune di Castello Tesino ha l’ordinanza n. 155 dell’1 ottobre 2021 che proibisce le attività di scavo anche “mediante l’uso di metal detector”.
Trentino Alto Adige – Provincia di Bolzano
Per la ricerca nella provincia di Bolzano va richiesto apposito permesso per utilizzare il metal detector.
Ho inoltrato domanda per sapere se l’autorizzazione possa essere negata e in base a quali considerazioni (altrimenti ci si rimette la marca da bollo di 16 euro) e se, nel caso, la marca da bollo possa essere pagata con gli strumenti digitali della PA onde evitare di produrre il documento in forma cartacea. Attendo risposta.
6 risposte su “Normativa, autorizzazioni e zone proibite per l’uso del metal detector”
Hai più avuto risposta dalla provincia di Trento?
Sì, confermano che non ci sono prescrizioni particolari se non quelle a livello nazionale (sia per i beni culturali sia nello specifico per i reperti della grande guerra).
Grazie mille 🙂 e grazie per il sito!
Veramente un bel post!
Avrei una domanda, se qualcuno mi sa rispondere. Se è vero che in Trentino vale la norma nazionale per il metal-detector è anche vero che questa vieta la ricerca in aree a vincolo archeologico e ambientale. Ora in Trentino tutto il territorio extraurbano rientra in area di tutela ambientale, come è facilmente verificabile sul piano urbanistico provinciale, e in particolare sulla Carta delle Tutele Paesistiche, consultabile al sito http://webgis.provincia.tn.it
Pertanto anche se vale la norma nazionale, di fatto il metal in Trentino è vietato sul 95% del territorio, pena sanzioni di un certo rilievo. Ci resta solo la speranza di poterci affidare al buon senso di chi controlla?!
Poni una questione complicata, a dir poco. Il vincolo archeologico è chiaro. Per il vincolo ambientale penso sia necessario verificare che cosa veramente è limitato e che cosa no. Chiaramente non puoi costruirci sopra una casa o farci un parcheggio asfaltato; andarci con il metal detector non credo possa essere impedito, scavare magari sì. Ma che cosa significa scavare? Se uno raccoglie un fungo e affonda il coltellino nel terreno, è scavare? O se vado in passeggiata e per sbaglio il cane decide di raspare il terreno? E i cinghiali che devastano i prati? Poi c’è al questione del “che cosa” trovi. Lo puoi prendere o no? Lo devi segnalare? Se trovo 100 lire del 1960, che ha più di 50 anni, devo consegnarla al sindaco? La normativa italiana è intricata e per questo oggetto di molte interpretazioni, dalle più conservative alle più lasche.
Un articolo da spavento:
https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/e-la-provincia-vieta-l-utilizzo-del-metal-detector-1.535573